Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (delibera Consiglio dei
ministri in data 29 Maggio 2003).

    Contro  Regione Toscana in persona del Presidente della giunta in
carica   pro   tempore   nel   giudizio   per   la  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale  della  l.r.  n. 19  del 4 aprile 2003
concernente  «Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera
e  di  inquinamento  delle  acque.  Modifica  alla legge regionale 1°
dicembre 1998 n. 88» pubblicata in BUR n. 17 del 9 aprile 2003.
    Con  la  legge  regionale  in  epigrafe,  recante disposizioni in
materia  di  tutela  della  fascia  costiera  e di inquinamento delle
acque,  la  Regione  Toscana  ha modificato l'art. 20, comma 2, della
pregressa  l.r.  n. 88 del 1998 nel senso di attribuire alle province
compiti  in  materia di tutela delle fasce costiere e di inquinamento
delle  acque.  In  particolare  risultano attribuite alle province le
autorizzazioni  relative  all'immissione in mare di taluni materiali,
previste  dall'art. 35  del  d.lgs.  n. 152/1999, in cio' violando la
sfera di competenza statale.
    Cio'  premesso  in  fatto, avverso la legge regionale indicata in
epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta
delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  come  sopra rappresentato e
difeso  con  il  presente  atto  promuove  questione  di legittimita'
costituzionale,  a  norma  dell'art. 127  della  Costituzione  per  i
seguenti

                             M o t i v i

    Violazione  e  falsa applicazione dell'art. 117, comma 2, lettera
S,   della   Costituzione,   nel   testo   modificato   dalla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    La  Regione  Toscana, modificando la propria norma concernente le
funzioni  attribuite alle province in ordine alle competenze relative
all'inquinamento   delle  acque,  stabilisce  che  le  autorizzazioni
relative   all'immissione  in  mare  di  taluni  materiali,  previste
dall'articolo   35   del   decreto   legislativo  n. 152/1999,  siano
attribuite alle province.
    In  particolare  con l'art. 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2,
vengono  attribuite  alle  province  alcune autorizzazioni, di cui al
citato  art. 35  del  d.lgs.  n. 152/1999,  che,  pero'  non sembrano
rientrare tra quelle riconosciute alla competenza regionale.
    La  recente  legge  n. 179/2002,  recante  «Disposizioni in campo
ambientale»,  individua,  all'articolo  21, nella regione l'autorita'
competente  per  l'istruttoria  e il rilascio delle autorizzazioni in
parola,   quando   le   immissioni   in  mare  siano  finalizzate  al
ripascimento  e  provengano  da casse di colmata, vashe di raccolta o
comunque da strutture poste in ambito costiero, osservando specifiche
procedure  in  caso  di  impiego di materiali provenienti dai fondali
marini.
    E'  quindi evidente come le norme regionali impugnate attribuendo
alle province le funzioni relative alle autorizzazioni all'immersione
in  mare  da generiche strutture ubicate in ambito costiero, peraltro
anche   relativamente   a  ulteriori  materiali,  quali  gli  inerti,
geologici  inorganici  e  manufatti,  appaiano andare oltre quanto il
sopracitato  articolo  21  della  legge  n. 179/2002  riconosce  alle
regioni   in  ordine  alla  competenza  al  rilascio  delle  previste
autorizzazioni.
    Le  funzioni  relative  alla  concessione  di  autorizzazioni  di
immersione  in  mare  di  materiali,  anche  da  navi  o aereomobili,
infatti, sono oggi esercitate dal Ministero dell'ambiente.
    Le   norme   regionali   impugnate   sembrano  quindi  costituire
un'elusione al sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa
statale che riserva alla competenza dello stesso Ministero i connessi
adempimenti,  lasciando, come detto, alle regioni la competenza sulle
autorizzazioni relative ad opere di ripascimento.
    La lettura sistematica delle disposizioni statali contenute negli
articoli  79  e  80 decreto legislativo n. 112/1998, nell'articolo 35
del  d.lgs.  n. 152/1999  e nell'articolo 21 della legge n. 179/2002,
depone   nel   senso   .che   debba   essere  lo  Stato  a  valutare,
unitariamente,  se  le  concessioni  relative  alle autorizzazioni di
immersioni  in  mare  siano  suscettibili  di incidere sull' ambiente
marino.
    Le  norme  regionali  impugnate,  quindi, appaiono invasive della
competenza  esclusiva  statale  in  materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema,  di  cui  all'articolo 117, comma 2 lettera s) della
Costituzione,  stante, nel caso in esame, l'evidenziata necessita' di
individuare standard uniformi di tutela.