Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (delibera Consiglio dei ministri in data 29 Maggio 2003). Contro Regione Toscana in persona del Presidente della giunta in carica pro tempore nel giudizio per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della l.r. n. 19 del 4 aprile 2003 concernente «Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1998 n. 88» pubblicata in BUR n. 17 del 9 aprile 2003. Con la legge regionale in epigrafe, recante disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque, la Regione Toscana ha modificato l'art. 20, comma 2, della pregressa l.r. n. 88 del 1998 nel senso di attribuire alle province compiti in materia di tutela delle fasce costiere e di inquinamento delle acque. In particolare risultano attribuite alle province le autorizzazioni relative all'immissione in mare di taluni materiali, previste dall'art. 35 del d.lgs. n. 152/1999, in cio' violando la sfera di competenza statale. Cio' premesso in fatto, avverso la legge regionale indicata in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso con il presente atto promuove questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione per i seguenti M o t i v i Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, comma 2, lettera S, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Regione Toscana, modificando la propria norma concernente le funzioni attribuite alle province in ordine alle competenze relative all'inquinamento delle acque, stabilisce che le autorizzazioni relative all'immissione in mare di taluni materiali, previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 152/1999, siano attribuite alle province. In particolare con l'art. 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, vengono attribuite alle province alcune autorizzazioni, di cui al citato art. 35 del d.lgs. n. 152/1999, che, pero' non sembrano rientrare tra quelle riconosciute alla competenza regionale. La recente legge n. 179/2002, recante «Disposizioni in campo ambientale», individua, all'articolo 21, nella regione l'autorita' competente per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in parola, quando le immissioni in mare siano finalizzate al ripascimento e provengano da casse di colmata, vashe di raccolta o comunque da strutture poste in ambito costiero, osservando specifiche procedure in caso di impiego di materiali provenienti dai fondali marini. E' quindi evidente come le norme regionali impugnate attribuendo alle province le funzioni relative alle autorizzazioni all'immersione in mare da generiche strutture ubicate in ambito costiero, peraltro anche relativamente a ulteriori materiali, quali gli inerti, geologici inorganici e manufatti, appaiano andare oltre quanto il sopracitato articolo 21 della legge n. 179/2002 riconosce alle regioni in ordine alla competenza al rilascio delle previste autorizzazioni. Le funzioni relative alla concessione di autorizzazioni di immersione in mare di materiali, anche da navi o aereomobili, infatti, sono oggi esercitate dal Ministero dell'ambiente. Le norme regionali impugnate sembrano quindi costituire un'elusione al sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa statale che riserva alla competenza dello stesso Ministero i connessi adempimenti, lasciando, come detto, alle regioni la competenza sulle autorizzazioni relative ad opere di ripascimento. La lettura sistematica delle disposizioni statali contenute negli articoli 79 e 80 decreto legislativo n. 112/1998, nell'articolo 35 del d.lgs. n. 152/1999 e nell'articolo 21 della legge n. 179/2002, depone nel senso .che debba essere lo Stato a valutare, unitariamente, se le concessioni relative alle autorizzazioni di immersioni in mare siano suscettibili di incidere sull' ambiente marino. Le norme regionali impugnate, quindi, appaiono invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2 lettera s) della Costituzione, stante, nel caso in esame, l'evidenziata necessita' di individuare standard uniformi di tutela.